Creator

Contratto Stellantix - Creator -

ACCORDO PER SERVIZI TELEMATICI TRA
FRAWEB s.r.l. con sede legale a Terni (Italy), 05100 Via Lodovico Aminale 61, Codice Fiscale e
Partita Iva 01271250556, in persona del suo Legale Rappresentante Viliam Peruzzi munito
di necessari poteri, di seguito denominata FORNITORE;

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di    seguito

denominato Committente;


FORNITORE e Committente nel seguito insieme denominati le Parti

PREMESSO CHE

a) Il FORNITORE è titolare di autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", per la fornitura sull’intero territorio nazionale del servizio di telefonia vocale accessibile al pubblico.
b)       Il FORNITORE è una impresa operante nel settore delle telecomunicazioni, delle tecnologie dell’informazione, del e-commerce ed è proprietario di specifiche piattaforme hardware e software per la gestione di svariati servizi telematici da offrire agli utenti finali nonché per gestire l’acquisto di traffico telefonico in prepagato mediante il quale gli utenti finali possono usufruire dei servizi e contenuti offerti dal Committente.
c)       Il Committente è in grado di offrire al pubblico, utilizzando le piattaforme ed i servizi telematici del FORNITORE, contenuti e servizi di varie tipologie in base all’attività caratteristica del Committente stesso.
d)       È interesse del Committente utilizzare i servizi telematici e, dunque, la piattaforma informatica che il Fornitore può mettere a disposizione del Committente per veicolare al pubblico i propri contenuti e/o prestazioni; le Parti, avendo considerato i reciproci interessi ed i vantaggi di una mutua collaborazione, hanno pertanto deciso di formalizzare il presente Accordo per Servizi Telematici.
e)       Le Parti si impegnano ad adeguare le condizioni di fornitura del presente Accordo alle ulteriori disposizioni emanate anche dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e/o dal Ministero delle Comunicazioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. (Premesse e Allegati) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e s'intendono in questa sede integralmente trascritte.

2. (Oggetto dell’Accordo) Il presente Accordo ha per oggetto la fornitura da parte del FORNITORE al Committente di una piattaforma informatica che consentirà al Committente di vendere contenuti e i propri servizi telematici al pubblico, ovvero ai propri utenti i quali saranno dotati di un account telematico – identificato dal numero telefonico di una SIM o di un telefono fisso in loro possesso – che verrà ricaricato tramite i canali di ricarica messi a disposizione dalla piattaforma tecnologica del FORNITORE, per accedere ai contenuti e/o servizi del Committente.

3. (Rapporti Giuridici) Il Committente garantisce che i contenuti dei servizi telematici erogati al pubblico attraverso la piattaforma informatica fornita dal Fornitore siano rispettosi delle normative e regolamenti vigenti anche in tema di diritto di autore e titolarità della immagine. Il Committente espressamente si impegna a non pubblicare diffondere contenuti di cui non sia titolare senza il formale e preventivo consenso del titolare dei diritti. Il Committente si obbliga, in caso di violazione delle leggi e della normativa in vigore, ad interrompere immediatamente la violazione ed a risarcire il FORNITORE di ogni e qualsiasi danno, sia economico che d’immagine, gli sia stato causato.

4. (Gestione dei compensi) Il Committente prende atto che il pagamento dei servizi telematici offerti dallo stesso ed acquistati dagli utenti avverrà tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dal Fornitore utilizzando l’account di ciascun utente. Per la fornitura dei servizi oggetto del presente Contratto il Committente riconoscerà al Fornitore un compenso secondo quanto specificato nell’ALLEGATO A del presente Accordo.
Nell’eventualità che il Committente necessiti di personalizzazioni della piattaforma informatica per l’erogazione dei servizi telematici, il Committente dovrà pagare al FORNITORE un contributo una tantum di set-up ed un canone mensile di manutenzione che verrà riportato in un ALLEGATO del presente Accordo. (anche se il Professionista ha la facoltà di interrompere il rapporto in qualsiasi momento).
Il FORNITORE si riserva la facoltà di modificare le attuali condizioni economiche dandone comunicazione preventiva al Committente. Eventuali modifiche alle condizioni economiche saranno menzionate in apposite lettere commerciali o Allegati che costituiranno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Il pagamento a favore del Committente dei corrispettivi pagati dagli utenti finali per l’acquisto dei servizi telematici offerti dal Committente sarà effettuato dal Fornitore con le modalità di seguito espresse:

 

Ogni 15 giorni dal mese di riferimento il FORNITORE comunica al Committente l'importo da fatturare relativo ai servizi telematici acquistati dagli utenti finali nel periodo considerato.
Tale comunicazione avrà valore di autorizzazione all'emissione di fattura.
Il Committente fatturerà al FORNITORE, al più presto possibile, e comunque non oltre il termine del mese solo ed esclusivamente importi autorizzati come sopra.
Il FORNITORE provvederà al pagamento a vista dalla competenza dell’erogazione dei servizi, avendo correttamente ricevuto la fattura come da autorizzazione a fatturare, salvo quanto sopra specificato. Il pagamento di fatture emesse e/o pervenute oltre i termini di cui sopra verrà effettuato alla prima data utile.
Il relativo importo sarà accreditato sul conto corrente bancario indicato dal Committente.

In caso di presunte frodi che dovessero essere evidenziate in base a denunce all'Autorità Giudiziaria e/o altre Autorità competenti e/o eventuali contestazioni promosse dagli utenti finali, il FORNITORE, si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta al Committente, di sospendere i pagamenti e/o richiederne il rimborso, anche mediante compensazione successiva, al Committente per servizi telematici erogati.
Le Parti convengono inoltre che il FORNITORE può sospendere temporaneamente il pagamento al Committente dei corrispettivi incassati dagli utenti finali, o richiedere emissione di note di credito, qualora questi siano relativi a servizi telematici erogati nel mancato rispetto delle normative vigenti e/o di presunte frodi. Detta clausola è da ritenersi valida e vincolante per tutte quelle situazioni che, a giudizio del FORNITORE possano presentare caratteristiche di possibile fraudolenza, ancorché non ancora denunciate alle Autorità competenti.

Sia la sospensione che il reintegro al Committente di somme sospese potranno essere effettuate in cicli di pagamento anche successivi a quelli relativi al periodo in cui è stato erogato il servizio. Il pagamento degli importi in contestazione rimarrà bloccato o ne sarà richiesto il rimborso, fino alla definizione della vertenza.
Resta inteso che il Committente autorizza esplicitamente il FORNITORE a trattenere, a titolo di pagamento in compensazione, eventuali somme dallo stesso dovute in relazione a mancati o ritardati pagamenti di canoni o spese di configurazione iniziale e/o altri servizi offerti dal Fornitore.

5.       (Cessione del credito) Il Committente si obbliga a non cedere i crediti verso il FORNITORE senza preventiva autorizzazione scritta del Fornitore stesso e, in tale caso, a garantire che l’eventuale cessione avvenga solo successivamente all'emissione della fattura di competenza preventivamente autorizzata dal FORNITORE. Il Committente s'impegna ad individuare un unico cessionario in relazione all'intero fatturato.
6.       (Morosità del Committente) Il FORNITORE, nel caso di mancato pagamento totale o parziale degli importi dovuti dal Committente per canoni e/o contributi di varia natura, di seguito eventualmente specificati negli allegati al presente contratto, può trattenere direttamente, fino alla concorrenza del credito del FORNITORE, i corrispettivi dovuti al
fine di procedere alle relative compensazioni.
7.       (Obblighi del Committente). Il Committente si impegna, altresì, ad usare correttamente la piattaforma informatica in modo da non trarne un indebito vantaggio.
8.       (Riservatezza e Tutela dei Dati Personali) Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni relative a formule, processi, produzione, studi tecnici e altri dati, ricerca e sviluppo, tecnologia di qualsivoglia natura, dati finanziari, piani di business e di marketing, dati identificativi dei clienti e qualsivoglia altra informazione attinente e collegata alla esecuzione del presente Accordo di cui le Parti siano venute in possesso nell’esecuzione del presente Accordo. Ciascuna Parte si impegna nei confronti dell’altra a:


− usare le Informazioni Riservate esclusivamente al fine dell’esecuzione dell’Accordo; − comunicare le Informazioni Riservate esclusivamente ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori ed eventuali subappaltatori che ne abbiano necessità ai fini dell’erogazione dei servizi oggetto del presente Accordo, facendo in modo che tali soggetti trattino tali Informazioni Riservate in ottemperanza agli obblighi previsti nell’Accordo. Qualora ad una delle Parti fosse richiesto, nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, di rivelare in tutto o in parte le Informazioni Riservate, dovrà comunicare tempestivamente e per iscritto all’altra Parte tale richiesta di divulgazione, nei limiti di quanto legalmente possibile, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela. Gli obblighi di riservatezza sulle Informazioni Riservate regolati dal presente articolo, non troveranno applicazione in relazione ad informazioni che:
− siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione del presente articolo;
− siano entrate in possesso della Parte ricevente senza alcuna restrizione in relazione alla loro diffusione, prima della data di ricezione ad opera della Parte trasmittente;

− siano ricevute da un terzo il quale le abbia legittimamente acquisite e che non sia soggetto ad alcun obbligo limitativo della diffusione delle medesime; oppure
− siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall’accesso alle Informazioni
Riservate.

Ciascuna Parte si obbliga a trattare le Informazioni Riservate e i dati personali ricevuti in occasione dell’esecuzione del presente Accordo
esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti con l’Accordo e in ottemperanza alla normativa vigente
in materia di trattamento dei dati personali e ad aggiornare ed integrare le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all’evoluzione normativa
e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate.

Ciascuna parte consiglia, anche nel rispetto del Codice per la protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche) e del Regolamento sulla protezione dei dati (GDPR Regolamento UE 2016/679), di adottare tutte le misure atte a garantire la tutela delle Informazioni Riservate rese disponibili dall’altra Parte nel

corso dell’esecuzione dell’Accordo e, in particolare, a:


− assicurare che ciascun luogo dove sono organizzati e svolti i servizi, come pure i luoghi dove i dati sono conservati (anche mediante supporti diversi da quelli magnetici), sia reso un’area sicura, accessibile soltanto al personale autorizzato;
− utilizzare gli ID, le password ed in generale le “abilitazioni” fornite unicamente al fine dell’esecuzione dell’Accordo e nei limiti di validità dello stesso, a tal fine custodendole con la massima cura;
− utilizzare, per la connessione con il sistema informatico dell’altra Parte, strumenti ed
apparecchiature compatibili con quest’ultimo e volta per volta aggiornati al massimo livello di sicurezza disponibile;
− fare in modo che il proprio sistema informatico e, più in generale, tutti i mezzi, le
attrezzature, i supporti, gli strumenti e/o quant’altro utilizzato per lo svolgimento dei servizi, siano resi accessibili soltanto al personale autorizzato e protetti da attacchi esterni e/o da virus o altro “codice malevolo” con strumenti costantemente e tempestivamente aggiornati;
− mantenere una politica e un sistema di sicurezza intesi a proteggere, anche tramite
l’utilizzo e l’implementazione di opportuni “ambienti” e/o l’utilizzo di tecniche di
anonimizzazione dei dati, la riservatezza, la disponibilità e l’integrità “fisica e logica” di
tutti i materiali, le Informazioni Riservate rese disponibili dall’altra Parte, proteggendo i dati
trattati dai rischi di perdita, sottrazione o alterazione;
− alimentare e mantenere aggiornato un sistema di “incident management” informando
comunque tempestivamente l’altra Parte di ogni compromissione della sicurezza, anche solo
temuta
− procedere alla cancellazione e distruzione delle informazioni non più necessarie per
l’esecuzione del Accordo, tenendo conto della tipologia di supporto o formato utilizzato.

Le disposizioni in materia di riservatezza e tutela delle Informazioni Riservate e dei dati personali previste nel presente articolo avranno validità fino a 24 mesi dopo la cessazione, per qualsiasi ragione, del presente Accordo.

9. (Documentazione) Il Committente presenta contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo:
a) la copia di un documento d’identità del committente o del legale rappresentante o del delegato.


10.      (Durata dell’Accordo) Il presente Accordo ha la durata di 12 mesi e sarà tacitamente rinnovato per 12 mesi qualora una delle Parti non invii la disdetta con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza convenuta, mediante posta elettronica certificata (PEC) o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire
all’altra parte nel termine sopra indicato. Il FORNITORE può esercitare la facoltà di recesso immediatamente in caso di giusta causa. Costituisce sempre giusta causa, anche se non a titolo esaustivo, la violazione delle leggi e delle norme regolamentari. In ogni caso è sempre salva la facoltà del FORNITORE di richiedere il risarcimento del danno derivante dalla violazione costituente giusta causa.


11.     (Cessione dell’Accordo) Non è ammesso il subentro contrattuale salvo patto esplicito con il FORNITORE.

12.     (Obblighi di comunicazione) Il Committente si obbliga a comunicare con sollecitudine al FORNITORE gli eventuali mutamenti di denominazione, di sede sociale e operativa, nonché degli altri dati di cui al precedente art. 9.

13.     (Foro competente) Qualsiasi controversia concernente la validità, efficacia, interpretazione o esecuzione del presente accordo, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Terni con esclusione di qualsiasi altro Foro concorrente.
14.     (Clausole risolutive espresse) Le Parti convengono espressamente che le clausole contenute agli articoli:

- 3 (Rapporti Giuridici),
- 7 (Obblighi del Committente),
-11 (Cessione dell’Accordo),
-12 (Obblighi di comunicazione),

del presente Accordo hanno carattere essenziale, per cui la violazione di anche una sola di esse, dà la facoltà alla controparte, qualora l'inadempimento non venga eliminato entro 15 giorni dal ricevimento della relativa contestazione comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di sospendere temporaneamente il servizio o di
chiedere la risoluzione di diritto dell’Accordo, mediante semplice comunicazione scritta. Qualora le predette clausole contrattuali venissero sostituite da atti normativi, ai sensi del precedente art. 3, la violazione delle clausole sostitutive determinerà ugualmente la sospensione temporanea del servizio o la risoluzione del presente Accordo, secondo la procedura prima descritta.

Le Parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole contenute nel presente
Accordo agli articoli di seguito indicati:

- 4. (Gestione dei Compensi);
- 7. (Obblighi del Committente);
-13. (Foro competente);

In caso di eventuali modifiche al contratto in essere, cambi di modalità di pagamento o oneri eventuali, il cliente oltre che essere preventivamente avvisato dall'azienda, avrà la possibilità di effettuare un recesso immediato dello stesso contratto così da rifiutare la proposta del fornitore.

ALLEGATO A


Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 4 dell’Accordo il Fornitore retrocederà al Committente gli importi percentuali sui servizi erogati dal Committente agli utenti finali come di seguito specificato in tabella:

                                                  Servizio  Telematico

Canale di ricarica                                          Importo Committente

Sisal                                                              70  % imponibile versato

Carta di credito                                           70 % imponibile versato

 

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*Nota. Stellantix si riserva di far notare che, data la continua evoluzione del Mercato, le percentuali del Piano Marketing (Stellantix Sharing Project), potrebbero subire modifiche.
Le quali saranno sempre orientate in favore dei Creator e Aziende, Segnalatori e Creator- Segnalatori e inoltre saranno comunicate, a tutti, con largo anticipo.

Con INVIA accetto tutte le parti del Contratto, che mi verrà inviato via e-mail.

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